Qualcosa sta cambiando - agosto 2008
A cura di Marco Rosso
Il Garante Privacy con il provvedimento del 19 giugno 2008 ha introdotto un’importante modifica alla norma sul consenso per attività di direct marketing introducendo le logiche dell’Opt Out e alle modalità di rendere l’informativa introducendo un concetto di informativa semplificata.
In applicazione dell’istituto del bilanciamento degli interessi (art. 24, comma 1, lett. g), ha individuato dei casi in cui il consenso per attività di direct marketing non è necessario. Stabilisce che le aziende private che abbiano venduto un prodotto o un servizio , nel quadro del perseguimento di ordinarie finalità amministrative e contabili, possano utilizzare senza consenso i recapiti di posta cartacea forniti dall’interessato, ai fini dell’invio diretto di proprio materiale pubblicitario o di propria vendita diretta o per il compimento di proprie ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Ciò, rispettando anche le garanzie previste per l’attività di profilazione degli interessati, a condizione che:
Le implicazioni di questa misura sono notevoli per le imprese: per l’uso della posta cartacea ai fini pubblicitari e di vendita diretta si passa infatti dal principio dell’Opt Out (necessità del consenso per procedere all’invio) a quello dell’Opt Out (possibilità di opporsi a questo invio).
Il provvedimento del Garante introduce questa innovazione però solo nel “quadro del perseguimento di ordinarie finalità amministrative e contabili” e quindi a favore di quelle aziende che inviano periodicamente estratti conto e/o bollette nelle quali da oggi è possibile inserire anche messaggi pubblicitari (“TransPromo”).
Si tratta comunque di un provvedimento importante che dovrebbe aprire la strada ad auspicabili estensioni della sua applicabilità anche a contesti diversi, D’altronde non si vede perchè a certe aziende sia consentito comunicare in modo diretto senza consenso ed ad altre no solo perché quest’ultime non sono tenute all’invio di bollette ed estratti conto. E’ anche vero che sulla stampa periodica sono state espresse valutazioni di più ampio respiro che interpretano tale provvedimento in modo molto più ampio e generalizzato, con l’applicazione dell’Opt Out a tutti i casi di raccolta dei dati personali dei clienti. Future precisazioni e provvedimenti del Garante contribuiranno a sgomberare i dubbi interpretativi.
La principale novità sull’informativa è l’invito del Garante a fornire inizialmente una “informativa breve” nella quale all’interessato devono essere date alcune prime notizie, rinviando ad un testo più articolato da consultare agevolmente e senza oneri (es. sito internet e/o punto vendita). Per il direct marketing è una buona notizia perché spesso lo spazio utile nei messaggi per inserire l’informativa è poco e questo provvedimento dovrebbe risolvere il problema.
Forse qualcosa sta cambiando ...