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Decreto Monti sulla privacy

Liberalizzazione nel comunicare alle aziende senza vincoli di privacy

Dicembre 2011

E’ attualmente in discussione in Parlamento l’approvazione del cosiddetto Decreto Monti (DL 201/2011) che tra le varie cose introduce, o meglio, dovrebbe introdurre delle importanti modifiche alla legge privacy.

Salvo diverse interpretazioni, la persona giuridica esce totalmente dalla disciplina privacy in quanto soggetto da tutelare, cioè non è più considerata “interessato” a prescindere dal fatto che il trattamento avvenga per finalità amministrativo-contabili o meno. Gli effetti di tale decreto – se convertito in legge il testo attuale – consentirebbero di effettuare attività di marketing verso persone giuridiche, enti e associazioni, senza dover più applicare la normativa della privacy. L’uso del condizionale è d’obbligo perchè nella eventuale conversione in legge potrebbero essere apportate delle modifiche sostanziali e perchè le parziali modifiche del Codice Privacy (legge 196/2003) introdurrebbero delle incongruenze e conseguenti problemi d’interpretazione.
Entrando nel dettaglio, di seguito sono riportate le innovazioni legislative introdotte dal decreto ed alcune conseguenti incongruenze:


1. L’art. 40, comma 2, d. l. 201/2011 esclude dall’applicazione del Codice Privacy i dati riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni poiché modifica l’art. 4, comma 1, lettera b), d. lgs 196/2003 che definisce il “dato personale”. Con questa locuzione s’intenderebbero esclusivamente le informazioni riferite a persone fisiche.


2. È poi modificato l’art. 4, comma 1, lettera i), d. lgs 196/2003 che definisce l’”interessato” (soggetto cui sono riferiti i dati personali), che diventa soltanto la persona fisica.


3. Inoltre, vengono meno i diritti riconosciuti dall’art. 7, d. lgs 196/2003, quali il diritto di accesso, di opposizione, di cancellazione, non più esercitabili da persone giuridiche, enti e associazioni.


4. Il d. l. 201/2011 non menziona assolutamente né apporta modifiche all’art. 129 e all’art. 130, d. lgs 196/2003 che si riferiscono agli elenchi telefonici e ai sistemi automatizzati, e-mail, Sms, Mms e simili per attività di marketing, né, tanto meno, modifica la definizione di “abbonato” (art. 4, comma 2, lettera f, d. lgs 196/2003). Per “abbonato”, infatti, permane l’attuale definizione che include anche le persone giuridiche, gli enti e le associazioni.

Da quanto sopra esposto, quindi, si possono trarre le seguenti considerazioni:


1. Per qualsiasi attività di trattamento di dati di persone giuridiche, enti e associazioni il Codice Privacy non è più applicabile se i dati sono trattati per fini amministrativi e contabili (regola già esistente prima del Decreto Monti), così come per le iniziative di marketing a condizione che i dati siano tratti da fonti diverse dagli elenchi telefonici o raccolti direttamente dal soggetto. La persona giuridica, ente o associazione non sono più “interessati” e, quindi, il Codice Privacy non è applicabile.


2. Se le attività di marketing (telefonico e postale) sono, invece, eseguite attingendo i dati dagli elenchi telefonici, la persona giuridica, ente o associazione sono da considerarsi “abbonati” e, dunque, nuovamente è applicabile l’attuale testo normativo in materia di privacy. Vige il regime basato sul Registro Pubblico delle Opposizioni e la relativa iscrizione e procedure annesse (si ricorda, ancora da attuare per quanto attiene il marketing postale). Infatti, gli articoli del Codice Privacy che regolano questa materia esplicitamente si riferiscono non agli “interessati”, bensì agli “abbonati” e nulla nei loro confronti è cambiato (si
veda il punto 4 del paragrafo precedente)


3. La grossa incongruenza del testo del decreto legge è evidenziabile dalla lettura dell’art. 130, commi 1 e 2 sulle “comunicazioni indesiderate” che disciplinano il marketing telefonico senza operatore, via e-mail, via Sms e Mms: qui si parla di “interessati” (e non di “abbonati”), contattabili con questi strumenti soltanto in presenza di loro consenso. Non essendo più considerati “interessati”,la persona giuridica, ente o associazione potrebbero, dunque, essere lecitamente – alla luce dell’interpretazione del testo del decreto legge come ora conosciuto e pubblicato in Gazzetta Ufficiale – usati per fini di invio di e-mail pubblicitarie, Sms promozionali, telefonate IVR di carattere commerciale senza che sia necessario rendere l’informativa e ottenere il consenso espresso e specifico.

Probabilmente nel percorso di approvazione del decreto verranno introdotte le necessarie modifiche affinchè vengano meno le incongruenze segnalate, così come potrebbe esserci un successivo intervento del Garante Privacy a supporto della corretta interpretazione delle innovazioni legislative. Non ci resta che attendere l’evoluzione dei fatti con l’auspicio che lo spirito del decreto, cioè la liberalizzazione della possibilità di comunicare alle aziende senza vincoli di privacy, venga mantenuto.

 

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