OPT OUT nelle attività di telemarketing
Marzo 2011
Dal 2 febbraio 2011 è entrata in vigore la nuova normativa che introduce le logiche dell’OPT OUT nelle attività di telemarketing con operatore per le chiamate agli abbonati presenti negli archivi telefonici.
E’ stato introdotto il Registro delle Opposizioni (www.registrodelleopposizioni.it), archivio dove gli abbonati possono iscriversi per non essere più contattati a fronte di comunicazioni e offerte promozionali. La gestione del Registro delle Opposizioni è stata affidata alla Fondazione Ugo Bordoni (area Ministero dello Sviluppo Economico).
Per archivio telefonico si intende l’insieme degli abbonati a servizi di telefonia fissa e mobile sia persone fisiche che giuridiche (DBU – database unificato). Gli elenchi telefonici costituiti precedentemente l’agosto 2005 potranno essere utilizzati lecitamente soltanto se è stato acquisito il dovuto consenso espresso. I numeri di telefono riservati non rientrano nella normativa in oggetto, anche perché non compaiono sugli elenchi telefonici. L’accesso al Registro delle Opposizioni è gratuito per gli abbonati e l’iscrizione è a tempo indeterminato (salvo revoca). Gli operatori che desiderano effettuare telemarketing ad abbonati dell’archivio telefonico dovranno registrarsi al Registro delle Opposizioni. Per operatore si intende il Titolare del trattamento (soggetto che ha pianificato la campagna di telemarketing – utilizzatore) che dovrà anche indicare l’eventuale call center che effettuerà le chiamate. Le attività saranno soggette ad orari specifici e non potranno essere effettuate nei giorni festivi.
Le chiamate dovranno essere fatte attraverso il numero di telefono dichiarato all’atto dell’iscrizione al Registro degli Abbonati ed il numero telefonico del chiamante dovrà essere in chiaro per consentirne l’identificazione.
L’operatore è tenuto a scontrare il proprio file di abbonati telefonici preventivamente con il Registro delle Opposizioni. Il file telefonico, così “lavato” dai numeri di telefono di coloro che si sono opposti, avrà 15 giorni di validità trascorsi i quali dovrà essere nuovamente scontrato con il Registro delle Opposizioni; L’operatore è tenuto infine a pagare un prezzo per il servizio del Registro delle Opposizioni.
Il registro delle opposizioni gestisce solo i numeri di telefono e non fornisce alcun archivio. L’operatore che desidera avvalersene trasmette il proprio file di numeri di telefono e riceve solo l’informazione di quelli che non dovrà contattare; è importante sottolineare che la suddetta operazione non sarà di competenza dei list broker e altre società di servizi. In caso di acquisto di liste esterne sarà l’operatore a dover effettuare la verifica con il Registro delle Opposizioni. Qualsiasi service esterno incaricato ad effettuare tale operazione la potrà eseguire solo ed esclusivamente agendo in nome e per conto dell’operatore che quindi dovrà aver eseguito preventivamente la sua iscrizione nel Registro delle Opposizioni.
Gli abbonati iscritti al Registro delle Opposizioni, che abbiano espresso il loro consenso ad essere contattati da uno specifico operatore, potranno essere comunque contattati telefonicamente da tale operatore.
Gli abbonati non iscritti al Registro delle Opposizioni, che abbiano espresso il loro dissenso ad essere contattati da uno specifico operatore, non potranno essere comunque contattati telefonicamente da tale operatore.
I numeri di telefono non presenti nell’archivio telefonico possono essere utilizzati solo se è stato espresso il consenso specifico e informato al loro utilizzo (in questo continuano a valere le logiche di OPT IN).